Art. 12.
(Difensore civico locale).

      1. I comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti possono istituire un autonomo ufficio del difensore civico locale. Le modalità di nomina, l'organizzazione dell'ufficio, l'organico e le modalità di reperimento del personale sono stabiliti dallo statuto e con regolamento.
      2. I comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti utilizzano l'ufficio del difensore civico locale istituito dalle amministrazioni provinciali.
      3. Le province, sentiti i comuni compresi nel proprio territorio, istituiscono l'ufficio del difensore civico locale.
      4. L'istituzione dell'ufficio, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di

 

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nomina sono stabiliti con regolamento provinciale.
      5. Le modalità di nomina, definite con regolamento, devono prevedere la possibilità di partecipazione diretta dei comuni compresi nel territorio provinciale in cui opera il difensore civico locale.
      6. Le province si convenzionano con i comuni aventi popolazione superiore a 50 mila abitanti per stabilire le modalità di coordinamento dei rispettivi uffici autonomi. Detti comuni possono altresì, in luogo della possibilità di cui al comma 1, utilizzare, mediante convenzione, l'ufficio del difensore civico locale istituito dalla provincia.
      7. Il regolamento stabilisce l'eventuale istituzione del difensore civico locale aggiunto definendone il numero. Il difensore civico aggiunto può operare, in base a quanto stabilisce il regolamento, sia per specifico settore di competenza, sia per ambito territoriale subprovinciale.
      8. Il regolamento provinciale o comunale stabilisce inoltre l'indennità del difensore civico locale che non può comunque in nessun caso superare l'80 per cento di quella massima stabilita per il rispettivo difensore civico regionale.
      9. L'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.